Statuto

Costituzione - Sede - Durata - Scopi

È costituita l’Associazione di Comuni denominata “QualitàComuni” con sede in Cornate d’Adda, via A.Volta, 29.
L’Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia.

L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri soci che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.
L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altre Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti aventi scopi analoghi.

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione ha lo scopo di divulgare la Qualità negli Enti Locali in tutti i suoi aspetti quali, ad esempio, la qualità, l’ambiente, la sicurezza, l’etica, l’EMAS, a garanzia di una corretta gestione in termini di efficacia, efficienza ed economicità mediante scambio di informazioni, progetti comuni, scambio/prestito/condivisione delle risorse, iniziative comuni, congressi, seminari, convegni, gemellaggi con Paesi o realtà similari estere, sinergie in genere attraverso il lavoro ed il benchmarking.

Al centro dell’attività dell’Associazione si pongono lo studio, la ricerca il dibattito le iniziative editoriali, la formazione e l’aggiornamento culturale, nei settori della qualità nei Comuni.

L’Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per Comuni ed altri Enti pubblici, Associazioni, categorie e Centri che intendano perseguire finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell’Associazione.

A titolo esemplificativo e non tassativo l’Associazione svolgerà le seguenti attività:

  • Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari.
  • Attività associativa: incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro.
  • Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare in materia di formazione di Sistemi di Gestione della Qualità, costituzione di Comitati o Gruppi di studio e ricerca.
  • Attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche.


L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

Soci

I Soci saranno classificati in due distinte categorie:

  • Soci Promotori: i Comuni che partecipano alla costituzione della Associazione e le persone fisiche che per la loro personalità e per aver contribuito attivamente alla nascita dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto l’attività e la sua valorizzazione;
  • Soci Ordinari: i Comuni che aderiscono all’Associazione dopo la sua costituzione.


Possono essere soci dell’Associazione i Comuni sia italiani che stranieri che abbiano già conseguito la certificazione di un Sistema di Gestione della Qualità in qualunque suo aspetto, quale ad esempio, la qualità, l’ambiente, la sicurezza, l’etica, l’EMAS, nonché quei Comuni che abbiano formalmente e concretamente avviato il percorso organizzativo e formativo per pervenire alla certificazione di un Sistema di Gestione della Qualità in qualunque suo aspetto, quale ad esempio, la qualità, l’ambiente, la sicurezza, l’etica, l’EMAS.

I Comuni Soci sono rappresentati dal Sindaco in carica o da persona da lui formalmente designata; la designazione dovrà risultare da atto scritto e sarà a carattere permanente fino a revoca.

Potranno inoltre essere soci Associazioni aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione “QualitàComuni”.

L’ammissione dei Soci Ordinari avviene su domanda degli interessati.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Le domande di ammissione devono essere approvate anche dal Comitato di Garanzia.
Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui la domanda è stata accolta prescindendo dalla data di suo effettivo accoglimento.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

  • per recesso da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadenza;
  • per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  • per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
  • per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi checomportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei Soci;
  • per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Comitato di Garanzia;
  • l’Organo di Revisione.

Assemblea

L’Associazione nell’Assemblea ha il suo organo sovrano.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria i Soci Promotori ed i Soci Ordinari.
I Soci Promotori persone fisiche che non rappresentano i Comuni partecipano all’Assemblea senza diritto di voto.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso.

L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

  • per decisione del Consiglio Direttivo;
  • su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci Promotori e Ordinari nel loro insieme.


Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invito per lettera raccomandata, indirizzato ai Soci Promotori ed ai Soci Ordinari a cura della Presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che dispongano di almeno due quinti dei voti.

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci.

È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Presidente del Comitato di Garanzia ed in assenza anche di questi da persona designata dall’Assemblea.

I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario o, in mancanza, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea tra i presenti.

Il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell’Assemblea fungendo questi da Segretario.

L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare per una seconda volta.

L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le funzioni di Segretario dell’Assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e su argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’Assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

  1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, i membri del Comitato di garanzia, i Revisori dei Conti;
  3. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
  4. deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da esso svolta o da svolgere nei vari settori di competenza;
  5. approvare il regolamento interno dell’Associazione;
  6. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dal Comitato di Garanzia.


in sede straordinaria

  1. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
  2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  3. deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;
  4. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dal Comitato di Garanzia.

Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
  2. nominare il Segretario dell’Associazione determinandone il compenso
  3. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
  4. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  5. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
  6. procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  7. in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
  8. deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi Soci;
  9. deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci.


Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri variabile da tre a sette nominati dall’Assemblea Ordinaria.

L’Assemblea stessa designa il Presidente fra i Consiglieri nominati.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra i Soci che rappresentino Enti che abbiano già conseguito la certificazione di un Sistema di Gestione della Qualità in qualunque suo aspetto, quale ad esempio, la qualità, l’ambiente, la sicurezza, l’etica, l’EMAS.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano la maggioranza dei suoi componenti.

Le funzioni di Segretario saranno svolte dal Segretario dell’Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate con lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni prima.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con un telegramma, via fax o e-mail con un preavviso di almeno 24 ore.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, dovranno essere sempre invitati i membri del Comitato di Garanzia i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

Presidente

Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria e permanente.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Comitato di Garanzia

Il Comitato di Garanzia presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

Al Comitato di Garanzia è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i Soci o fra l’Associazione ed i Soci ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi quali inappellabili.

Il Comitato di Garanzia può sottoporre all’Assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.

I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I membri del Comitato di Garanzia sono in numero variabile da tre a sette e sono nominati dall’Assemblea ordinaria esclusivamente tra Soci che rappresentino Enti che abbiano già conseguito la certificazione di un Sistema di Gestione della Qualità in qualunque suo aspetto, quale ad esempio, la qualità, l’ambiente, la sicurezza, l’etica, l’EMAS.

I componenti del Comitato di Garanzia durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o impedimento da parte di uno o più membri del Comitato, nel totale inferiori alla metà dei suoi componenti, il Comitato potrà nominare per cooptazione, sempre tra i soci che rappresentino Enti che abbiano già conseguito la certificazione di un Sistema di Gestione della Qualità in qualunque suo aspetto, quale ad esempio, la qualità, l’ambiente, la sicurezza, l’etica, l’EMAS, i membri mancanti fino alla prima Assemblea convocata per qualsiasi motivo.

Il Comitato di Garanzia nomina nel suo seno il proprio Presidente il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente dell’Associazione e con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca e comunque non meno di una volta al trimestre oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Il Comitato di Garanzia deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi Membri con funzioni consultive.

Organo di Revisione

All’Organo di Revisione spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione.

Esso deve redigere la sua relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

L’Organo di Revisione è nominato dall’Assemblea, è composto da una persona e dura in carica tre anni. È rieleggibile e potrà essere scelto fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla sua competenza.

Uffici Segreteria

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo; in caso di assenza o altra causa ritenuta valida dal Consiglio Direttivo, le funzioni di Segretario dell’Associazione possono essere svolte da altra persona appartenente a categoria professionale non inferiore alla cat. D prevista nel CCNL comparto Enti Locali.

Il Segretario dirige l’Associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Comitato di Garanzia dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del consiglio Direttivo, de1 comitato di Garanzia ed alle riunioni dell’Assemblea.

Il Segretario avrà cura in particolare di mantenere contatti di carattere continuativo con gli Uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione.

Per l’attività svolta in nome dell’Associazione al Segretario è conferita la rappresentanza legale verso terzi.

Il compenso per l’attività del Segretario dell’Associazione è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Gli Uffici di Segreteria, diretti dal Segretario dell’Associazione, sono collocati presso la sede dell’Associazione stessa e sono a disposizione dei Soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell’Associazione.

Agli uffici di segreteria può essere distaccato, anche a tempo parziale, personale dipendente del Comune sede dell’Associazione ed i relativi oneri sono a carico dell’Associazione stessa.

Finanze e patrimonio

Le quote associative sono composte da una quota di ingresso, denominata “quota di iscrizione” il cui importo è fissato dall’Assemblea e da un “contributo annuo ordinario” nella misura annualmente stabilita dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo; il contributo annuo ordinario è stabilito per fasce di popolazione residente nel Comune Socio alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

I Soci Promotori persone fisiche che non rappresentano i Comuni sono esonerati dal pagamento delle quote associative.

Il fondo comune è composto da tutti i beni che, a qualsiasi titolo, siano diventati di proprietà dell’Associazione; ad esso vengono attribuite le quote di iscrizione.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione, nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria;
  2. dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
  3. da eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  4. da versamenti volontari dei Comuni associati;
  5. da contributi di pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
  6. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.

Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo ordinario per tutto l’anno sociale in corso.

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Norme finali e generali

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione sono affidate al Segretario secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo e del Presidente del Comitato di Garanzia.

In caso di scioglimento l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del Comitato di Garanzia o, in mancanza, dall’Assemblea o dai Liquidatori.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno eventualmente essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e del Comitato di Garanzia.

Il regolamento interno è approvato dall’Assemblea in seduta ordinaria.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.